sabato 6 ottobre 2012

CLAUDASCIONE, l’IMPRESARIO SENZA BAFFONE.













“Democrazia: non essendosi potuto fare in modo che quel che è giusto fosse forte, si è fatto in modo che quel che è forte fosse giusto”. (Blaise Pascal)

”I veri geni restano sconosciuti, in compenso però i veri deficienti sono molto conosciuti”. (Carl William Brown).


“Volontari di tutto il mondo, unitevi!” (in tedesco: Volontarien Aller Lander, veniten ccà!) e in quel di Neapoli troverete il vostro Lander, la vostra Patria, il vostro scrigno novello. Raus!

E sì, perché sotto l’egida scudata del Palazzo, al Saint James Palace Hotel, il volontario è di casa, servitore di più padroni, ma senza mai percepir prebenda, né guadagno, sia ben chiaro a lorsignori!
A pensar male, il peccato è maligno, ma a volte ci s'azzecca; e ci s'interroga imberbi e stupiti: si rimembra un refrain antico, ad echeggiare mesi orsono, bordeggiando il limite… "Non chiamatemi il Trota!!!"; e si sbracciava rubizzo quello, Claudio, “Il Divino”, stracciandosi veli e grisaglie, percuotendo il villoso petto e le vesti. Povero, il nostro Leporello.

L'esser "Volontario" in Pubblica Amministrazione è ben triste compito, non si sbarca il lunario, la luna è storta, gobbuta e malaccorta, quando dicesi la ciorta! E quantunque tu sia l’hermano menor dell’Arci-Fratello, come scudiero di folle a Mancia, dovrai accomodar te stesso sul soma d’un somaro, di più, sull’asinino raglio dell’avita bestia cara al Buridano: e tra l’esser promoter di te stesso, e segretario-staffista-volontari
o, speculum Principis per alveo di potere a due in Comune, il Divino sceglie la via più tortuosa e irta di sacrifici, ma è un lavoro sporco e qualcuno dovrà pur farlo, dunque…

E’ dall’election day del germano maggiore che il nostro soldatino di chiummo si spende in segreteria sindacale, al telefono, “spandendo” il nome, acquisendo concretezza e sicumera come univoco (o quasi) factotum della città (“Largoooo!”); mille le maschere e mille i volti, per Claudio De Magistris, Volontario, quasi-staffista (ma ci arriviamo), Co.Co.Co per il Don Tonino dell’IDV, braccio destro (o sinistro?) del fratellone a Sindaco, impresario, gran comunicatore (sebbene di poche parole), neuronale ganglio di pubblico legame, seppur privato, perchè di "Volontario" qui parliamo: uno, nessuno e centomila. E che il nostro Claudascione aleggi onnipresente nelle aule del Comune è cosa a tutti nota, “chiedete a Claudio” è la novena diuturna a cantilena che si respira a Palazzo; del resto quando il Murat è in campagna marziale, un vice-Giggino ci dovrà pur essere nell'acquartieramento reale: dunque largo ai famigli, che son fidati e dritti, mica il timone con feluca ed alamari, è da lasciare ad un quisque de populo?

Dunque, via di stoffa e stola arancina, per quel fratello che tutti avremmo desiderato.

Agli albori furon rumors molesti di vetusti dipendenti a mormorare, un lento ed indistinto brusio, “Ma il De Magistris eletto non era quell’altro?”; domande ingenue, rovelli per pargoli innocenti, cui fecero seguito alcuni articoli sulla stampa cittadina ("Sono Claudio de Magistris

e non chiamatemi il Trota", Repubblica Napoli del 27 novembre 2011), un rimestar nel torbido d’una trasparenza e pudicizia esemplari: del resto a Saint James Palace la trasparenza e la partecipazione son di casa, di più, di famiglia. Ecco dunque l’excusatio fin troppo petita di Bernardino Tuccillo, Assessore al Patrimonio: “Lui ha voluto lavorare al Comune come volontario, a titolo gratuito, come collaboratore del Sindaco per questioni legate alla comunicazione e alla cultura, che poi sono il suo mondo, quello nel quale lavora da molti anni”.
E con ciò, la questione su come normare la permanenza fraterna del Sindaco ricade a nostro carico: un rapporto di famiglia diventa quaestio giuridica per Comune e cittadini tutti: del resto è volontario, dove mai sarà il problema? Soccorre ancora il buon Tuccillo: “In ogni caso, trattandosi ovviamente di persona di fiducia del Sindaco, valuteremo tutte le ipotesi sul tappeto per come regolare la sua presenza a Palazzo San Giacomo. Fermo restando, ed è bene ribadirlo, che Claudio fa volontariato”. Che s’appronti la pezza arlecchino, ordunque.

Se la famiglia rimane legame insolubile, almeno che s’ appronti il cavillo per non perder il regno; visto che le organizzazioni ed i volontari vanno inquadrati secondo una previsione normativa, ex lege n° 266 del ’91, indi inseriti tassativamente in pubblici registri su scala regionale, e dato che nelle pubbliche amministrazioni volontari non ce ne possono essere, (a meno che non siano visitatori autorizzati ad un singolo ingresso o che abbiano un'autorizzazione scritta, per singole finalità e funzioni, per stazionare negli uffici comunali) ecco sfornato il documento ad hoc: un decreto sindacale a firma di Tommasino Sodano, siglato unilateralmente in data 15 novembre 2011 (con appena cinque mesi di ritardo sull’ingresso del Divino a San Giacomo).


E cosa si evince dal “decrepito sindacale”?

Andiamo d’olio di gomito e scartoffie al prezioso regolamento:
Decreto Sindacale prot. 3022, avente ad oggetto la “Collaborazione a titolo gratuito da prestarsi dal Sig. Claudio De Magistris all’interno dell’ufficio di diretta collaborazione dell’organo politico, con compiti di approfondimento e supporto nell’attuazione delle attività di particolare rilevanza strategica che il Sindaco non ha delegato”, e da cui emerge che per il “volontario” in Comune non sussisteranno vincoli di subordinazione, né di orario, e nemmanco di esclusività.
Emerge a contrariis, l’obbligo per “i competenti uffici comunali” di addivenire alla predisposizione “degli atti per l’estensione al Claudio De Magistris delle coperture assicurative contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi”: in pratica, trasformando il Comune partenopeo in una associazione di volontariato tout court, come norma legislativa precipua prevede.

In primis v’è da eccepire che il decreto vice-sindacale di Sodano non riporta una norma, una fonte, nemmeno un codicillo di legge, ed il fatto è assai strano, per non dir abnorme già di suo; né inquadra la collaborazione del nostro Claudascione secondo norme e regolamenti inerenti alla materia degli incarichi che la P.A. può o meno affidare a terzi e con quali compiti, modi e finalità specifiche. Secondariamente, esiste poi un principio cardine di natura costituzionale, e nemmanco il Viceregno del Murat può (perlomeno non ancora) derogare alla Carta della Repubblica Italica, ben espresso ed esplicato dall’art. 97, che espressamente richiama la P.A. ad agire secondando il ”buon andamento” e l’ “imparzialità” della medesima, e ricordando ad ogni amministratore della Penisola, che agli incarichi della P.A. si accede “mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”.


Perfettamente in scia anche la giurisprudenza della Corte dei Conti, che ha più volte affermato come sia lecito derogare alla regola generale per assumere a contratto “soggetti esterni, solo nei casi stabiliti dalla Legge o in relazione ad eventi e situazioni straordinarie che non possano essere fronteggiarte con le responsabilità tecnico-burocratiche esistenti” (ex multis, Sez. Reg. Emilia-Romagna, n° 463/2004) ed aggiungendo a specificazione che il provvedimento che contrattualizza la prestazione del collaboratore deve comunque essere preciso, contenendo in nuce “i criteri di scelta”, ed avendo cura di indicare previamente come nell’indicazione della scelta compiuta, manchino figure atte e precipue tra gli stessi ruoli dei dipendenti e dirigenti inseriti nell’organico dell’ente.


A prima vista tutto ciò pare inficiare ictu oculi l’efficacia della “piccola mappa” arcobaleno approntata in favor Claudii, dai solerti uffici comunali, e se non bastasse la giurisprudenza, ecco il Legislatore a vigilare, stabilendo i criteri cui si deve far riferimento per affidare incarichi esterni in deroga alla normativa generale (ex art. 7, co. 6 D.Lgs n° 165/2001):


“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”

Di tale amplia specificazione, nonché sperpero inutile di lettere e parentesi, nel decreto ad personam non v’è traccia alcuna; tanto più che, secondo una acclarata interpretazione giurisprudenziale, per aversi “incarichi esterni” i medesimi devono obbligatoriamente rientrare in una di queste tre sotto-categorie:

1) Incarichi di studio, con relazione finale (‘a tesina) in cui si illustrano i risultati finali dello studio e le possibili soluzioni a quesiti posti dalla P.A;
2) Incarichi di ricerca, che presuppongono la preventiva definizione del prorgamma da parte della P.A.;
3) Incarichi di consulenza, il cui oggetto sono pareri e consigli specifici di esperti e professionisti di settore;

Cui si sono aggiunti, ex art.3 co. 56 L. F. 2008, gli incarichi di collaborazione, la cui regolamentazione è demandata ai Comuni ed agli enti che intendono avvalersene, secondo una specifica normazione inerente ai “limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni”, la cui violazione costituisce un illecito disciplinare, determinando una responsabilità erariale di contorno.

Al termine della filiera, e alla luce della norma sopra richiamata, Claudascione pare dunque esser ircocervo finalmente addomesticato, aporia soluta, “collaboratore” pieno e volontario, fratellino amato e conclamato: oooh, finalmente, Mihi pinnas inciderant!”, e la colombina tornò a volare.

Ma che tipo di “collaboratore” è il nostro Volontario?

La Corte dei Conti ( con deliberazione del 14/03/2008) afferma che vi possono essere due tipologie di collaborazione:

a) Quella a supporto degli ordinari uffici dell’ente, da ricondurre alle fattispecie dell’art 110, del Testo Unico degli Enti Locali (il c.d. TUEL), che fissa le regole per l’assunzione di collaboratori esterni a tempo determinato per incarichi presso uffici e dipartimenti, come figure dirigenziali o comunque di alta specializzazione: lo stesso Comune partenopeo s’è dotato di un determinato “Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa” (delibera G.M. n° 865 del 20/05/2009), in cui si specifica che l’organo che può conferire l’incarico è solo il dirigente preposto al settore di competenza (dunque non un organo politico quale Sindaco o Vice-Giggino). Dunque l’incarico dato all’impresario senza baffone, il fraterno Claudascione, di certo non rientra nella categoria afferente a quella evidenziata dall’art. 110 del TUEL, e nel caso sarebbe assolutamente illegittimo, emesso al di fuori d’ogni procedura e passibile di sanzione disciplinare e responsabilità erariale.

b) Quella ad adiuvandum degli organi di staff del Sindaco o degli Assessori ex art. 90 del TUEL, conferiti intuitu personae , con limiti di spesa, secondo il regolamento comunale adottato e con durata massima conformata a quella dell’organo politico che ha provveduto alla nomina (“uffici di staff organi politici”): gli staffisti possono essere sia organi già presenti nella detereminazione dell’ente, sia incaricati esterni, che devono comunque essere inquadrati ed assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed ai quali andrà pertanto applicato il contratto collettivo nazionale appannaggio del personale degli Enti Locali (fatta salva la durata del rapporto medesimo, e con l’unica avvertenza, per la loro assunzione, che l’ente non versi in uno stato di dissesto o deficit strutturale). Non sfugge a questo punto che il “contratto” (sì, insomma, la pezza arlecchino) del Divin Claudio faccia categoria a sé, rispondendo sì ai criteri sub b), ma con qualche rilevante filologica eccezione. Similmente ad “deficit strutturale” del provvedimento.

Deficit che s’evidenzia non nella mancanza di espliciti requisiti personali, professionali o tecnici, mai menzionati o accennati nel decreto sindacale (molto generico, assolutamente raffazzonato, contratto anomalo perché non sottoscritto dal “volontario- lavoratore”, la cui domanda di collaborazione non viene neanche lontanamente allegata), stante che l’incarico fiduciario dell’organo politico prescinde da valutazioni meramente burocratiche ed oggettive, ma piuttosto nell’ asimmetrica sporporzione rispetto ai parametri indicati nel contratto nazionale riguardante i lavoratori subordinati a tempo determinato: vero è che pecunia non olet, ma qui del vil denaro non se ne percepisce nemmanco la fragranza, l’olezzo o l’afrore!

Insomma, Claudascione come campa?

La Corte dei Conti, sezione Calabria, ha da ultimo sgombrato il campo da ogni rovello o amletico dubbio: decidendo nel 2010 un caso sostanzialmente analogo, ha sbrogliato lo gnommero gaddiano, a sicuro beneficio (anche) dell’avito Comune di Neapoli (un po’ meno per la vita dei De Magistris), affermando che non può escludersi “volontariamente” il compenso per l’opera prestata dallo staffista, né può derogarsi alla disciplina contrattuale nazionale per i dipendenti subordinati a tempo determinato, nella quale rientrano anche i collaboratori degli organi politici; pertanto un “volontario” “non può essere inquadrato come prestatore d’opera autonomo ed allo stesso tempo non può esser(gli) (nemmeno, n.d.r.) riconosciuto il solo rimborso spese” perché ciò è incompatibile con l’art. 90, co. 2 del TUEL (“Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali”.)


Si parla pertanto di “norma imperativa ed inderogabile”, posta a tutela del lavoratore, cui le parti non possono derogare, escludendo in tal modo che “si possa far luogo all’assunzione mediante contratti di lavoro autonomo, nel chiaro intento di evitare che la disciplina giuridica-economica del rapporto sia dettata in contrasto con le previsoni del CCNL, per quel che riguarda, principalmente, l’entità della retribuzione”(Corte Conti, Sez. Puglia, n° 241/2007).

 
Claudio trema, che la cuggina non è ancor fuggita!
E già, perché pur essendo parente stretta, la cu-giggina dei The Magistris Brothers è stata inserita in loco, nel Comune famiglio, ma come staffista, assunta a tempo determinato e regolarmente retribuita, dopo esser stata assegnata nella dotazione organica dell’Assessorata della Tommasielli (la “sportiva”, Tommasielli), mentre Il Divino…. Aleggia, intriso di fatal desio, alla ricerca della requie e del ristoro, volontario puro, libero come aquilotto implume, né staffista, né volontario (perché, come già detto, non iscritto ad associazioni inserite nell’albo regionale), ibrido chimerico, astrazione di pensiero: ABUSIVO, e così sia.
Perché qualunque altra tipologia d’inquadramento è nulla ed illegittima, qualunque patto contrario lo è anche alla legge, il Claudascione si nutre d’aere e speranza, ma deve esser retribuito (anche contro la sua volontà)! E retribuito proporzionalmente alla quantità e qualità del lavoro svolto finora e di quello futuro, sufficientemente per poter esplicare sé stesso e sostentarsi nelle scampagnate comunali al seguito dell’Ammiraglio Arancione, senza esser costretto a chieder la questua nei giardini antistanti al Palazzo, imbandanato in standardo cremisi, stracquo e senza posa.
Una condotta alquanto strana, in quel del Comune; si preferisce render Abusivo il fratello del Sindaco piuttosto che inquadrarlo come staffista: sarà mica perché in tal modo le mani del Claudio son più libere, non v’è obbligo di esclusività, ed il nostro può vestire doppia sciassa, quella di staffista, seppur abusivo, e quella d’ imprenditore egotimico ed autarchico, alla recherche del bene proprio, seppur in Comune?
 
Ai posteriori (da prender a cinghiate) l’ardua sentenza.

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